Estensore Luigi Ferrajoli

Relazione
L’umanità si trova oggi di fronte ad emergenze e a sfide globali che mettono in pericolo la sua stessa sopravvivenza: le devastazioni ambientali e il rischio di una prossima inabitabilità del pianeta, la minaccia nucleare generata da migliaia di testate atomiche, la crescita della povertà e la morte per fame o per malattie non curate di milioni di esseri umani, le ondate migratorie di masse crescenti di persone che fuggono dalla miseria, dagli sconvolgimenti climatici, dalle guerre civili e dalle persecuzioni politiche. Per la prima volta nella storia il genere umano, a causa della catastrofe ecologica, rischia l’estinzione: non un’estinzione naturale come fu quella dei dinosauri, ma un insensato suicidio di massa dovuto all’attività irresponsabile degli stessi esseri umani. Tutto questo è ormai da molti anni sotto gli occhi di tutti. Perfino quanti di queste emergenze e di queste minacce sono i responsabili – dai governanti delle maggiori potenze ai grandi attori dell’economia mondiale – sono ormai pienamente consapevoli che il cambiamento climatico, la distruzione della biodiversità, i processi di deforestazione e desertificazione stanno travolgendo l’umanità e sono dovuti ai loro stessi comportamenti. Eppure continuiamo tutti a comportarci come se fossimo le ultime generazioni che vivono sulla Terra.
Non basta, quindi, lamentarsi e denunciare. Non basta documentare i disastri in atto e quelli ancor più gravi che ci aspettano, di cui tutti sono ormai consapevoli. Al pessimismo paralizzante delle diagnosi è necessario opporre una risposta politica e istituzionale all’altezza delle sfide globali, in assenza della quale troverebbe conferma la massima corrente che a quanto accade non ci sono alternative. Ebbene, questa risposta non può che consistere nell’imposizione di limiti e vincoli ai poteri selvaggi dei mercati globali e degli Stati sovrani, onde porre fine all’azione devastatrice della natura e garantire la pace, la dignità, i beni vitali e i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani.
È questa la proposta avanzata dal nostro appello del 27 dicembre 2019 e poi dalla Scuola “Costituente Terra” che inaugurammo a Roma nell’assemblea del 21 febbraio 2020: la necessità di pervenire a un nuovo patto costituzionale tra tutti i popoli del mondo, in grado di garantire la loro convivenza pacifica e, prima ancora, le condizioni della vita sul nostro pianeta. Non si tratta di un progetto irrealistico. Si tratta al contrario della sola risposta razionale e realistica alle terribili emergenze che minacciano il futuro del genere umano. Come la pandemia del covid-19 ha mostrato a proposito del diritto alla salute, l’effettività di tutti i diritti fondamentali e dei principi della pace e della tutela dell’ambiente può essere assicurata, in un mondo sempre più integrato e interdipendente, solo dall’introduzione di idonee garanzie di carattere pubblico e globale. Il progetto di un costituzionalismo sovranazionale, al di là delle difficoltà della sua realizzazione, vale dunque a indicare, alle lotte sociali contro le tante emergenze in atto, un concreto obiettivo strategico. Non solo. L’obiettivo di una Costituzione della Terra, sollecitando risposte simultanee e sistematiche a tutte queste emergenze, equivale a un programma politico razionale in grado di unificare le tante battaglie nelle quali sono impegnate in tutto il mondo migliaia di associazioni: dalle battaglie civili in difesa dell’ambiente a quelle a sostegno della garanzia universale dell’acqua potabile, dai movimenti pacifisti per il disarmo nucleare alle mobilitazioni per l’uguale garanzia del diritto alla salute di tutti gli esseri umani, da quelle contro la povertà e la fame nel mondo fino alle lotte a sostegno dei diritti alla sopravvivenza oggi negati ai migranti.

Il progetto qui presentato è stato da me elaborato, su invito del Comitato esecutivo della Scuola “Costituente Terra”, durante la pandemia, che ha reso impossibile lo svolgimento delle lezioni e dei seminari progettati. E’ infatti sembrato opportuno, in questi mesi di inerzia forzata, apprestare una prima bozza di costituzione che valga a facilitare il dibattito, gli emendamenti e le integrazioni, a partire dall’identificazione sistematica delle questioni normative più rilevanti che il lavoro della Scuola dovrà affrontare.
La bozza è formata da cento articoli, divisi in due parti: la prima parte è dedicata ai principi di giustizia sostanziale nei quali consistono i fini e la ragion d’essere della Costituzione della Terra; la seconda è dedicata alle forme organizzative delle istituzioni globali che la Costituzione prevede ed impone quali strumenti idonei, grazie alle loro competenze, ad assicurare la realizzazione delle finalità stipulate. Nella stesura di questi cento articoli ho utilizzato quanto più possibile le formulazioni presenti nelle carte dei diritti più avanzate, sia costituzionali che internazionali. Ma una Costituzione della Terra è inevitabilmente assai diversa da tutte le carte vigenti, dato che deve rispondere a problemi globali del tutto sconosciuti ad altre epoche e tutelare nuovi diritti e nuovi beni vitali contro nuove aggressioni che richiedono sistemi nuovi di garanzie, ben più incisivi e complessi di quelli tramandati dalla nostra tradizione giuridica. Non mi nascondo il carattere all’apparenza utopistico di molte proposte qui avanzate. Ma lo scopo di questo progetto è stato disegnare un modello-limite, quanto più possibile idoneo a garantire effettivamente i principi di giustizia proclamati nelle tante carte dei diritti che affollano i nostri ordinamenti.
La prima parte del progetto, dopo una premessa nella quale viene parafrasato l’incipit della Carta delle Nazioni Unite, è divisa in quattro titoli dedicati, rispettivamente, ai principi supremi, ai diritti fondamentali, ai beni fondamentali e ai beni illeciti. I principi supremi definiscono la ragion d’essere della Costituzione della Terra, cioè il mantenimento della pace, la salvaguardia della natura, la garanzia dei diritti fondamentali, la tutela dei beni vitali e la messa al bando dei beni micidiali. I diritti fondamentali, previsti nel titolo secondo, sono i tradizionali diritti che in tutte le carte costituzionali avanzate vengono conferiti universalmente a tutti: i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili, cui sono dedicate altrettante sezioni. Beni fondamentali e beni illeciti sono invece due novità di questa Costituzione, riguardando proprio le sfide e le emergenze globali – umanitarie, ecologiche e nucleari – che il linguaggio individualistico dei diritti non sempre è in grado di affrontare. I beni fondamentali, previsti nel titolo terzo, sono i beni vitali, accomunati dalla loro sottrazione al mercato: i beni personalissimi, che riguardano l’integrità del corpo umano e l’identità delle persone; i beni sociali, che includono tutti i farmaci salva-vita e i vaccini, dei quali viene stipulata la garanzia universale attraverso l’esclusione della loro brevettabilità e comunque la possibilità, già prevista dall’articolo 31 dell’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), del loro uso, in caso di emergenza, senza il consenso dei loro titolari; i beni comuni – come l’aria, l’acqua potabile, i grandi ghiacciai e le grandi foreste – garantiti da molteplici tutele, a cominciare dalla loro qualificazione come beni appartenenti a un demanio planetario. Infine i beni illeciti, previsti nel titolo quarto, sono i beni micidiali, che minacciano la vita delle persone e di popoli interi e dei quali, perciò, viene pattuito il divieto della produzione e/o del commercio e/o della detenzione: le armi atomiche, tutte le armi da fuoco, i rifiuti tossici o comunque pericolosi, le energie non rinnovabili con le connesse emissioni di gas serra.
Anche la seconda parte di questo progetto è divisa in quattro titoli. Il primo titolo definisce il ruolo e le competenze della Federazione della Terra quale istituzione aperta all’adesione di tutti gli Stati del mondo. Il secondo titolo è dedicato alle istituzioni e alle funzioni globali di governo, quali sono già previste dalla Carta delle Nazioni Unite: l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale e il Segretariato. Di queste istituzioni vengono stipulate la democratizzazione politica, il compito di dar vita alle istituzioni globali di garanzia e le funzioni in tema di pubblica sicurezza internazionale e di governo sovranazionale dell’economia. Ma a parte queste funzioni di carattere globale, è chiaro che le funzioni di governo, poiché la loro legittimità dipende dalla loro rappresentatività politica, è bene che restino prevalentemente in capo agli Stati nazionali.
Enormemente più decisiva, ai fini della costruzione di una sfera pubblica mondiale, è l’introduzione di quelle che ho chiamato istituzioni e funzioni globali di garanzia, legittimate appunto, soprattutto a livello globale, dalla garanzia, anche contro-maggioritaria, dell’uguaglianza nei diritti, della tutela e dell’accesso ai beni fondamentali e della protezione dai beni illeciti. Sono le istituzioni previste nel titolo terzo, diviso a sua volta in due sezioni: la prima dedicata alle istituzioni e alle funzioni di garanzia primaria dei principi stabiliti nella parte prima, cioè all’immediata e diretta garanzia della pace, della salute, dell’alimentazione di base, dell’istruzione, dell’ambiente e del lavoro; la seconda dedicata alle istituzioni e alle funzioni di garanzia secondaria, deputate all’accertamento e alla riparazione giurisdizionale delle violazioni dei suddetti principi, per commissione o per omissione e, insieme, alla soluzione delle controversie internazionali.
Talune istituzioni di garanzia primaria esistono già: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fao, l’Unesco e l’Organizzazione internazionale del lavoro. Di esse viene previsto il rafforzamento sia delle funzioni che degli apparati, onde metterle in grado di assicurare effettivamente la garanzia universale dei diritti alla salute, all’istruzione, all’alimentazione di base e a condizioni di lavoro eque e dignitose. Altre istituzioni di garanzia primaria vengono invece istituite o riformate, da questo progetto, in attuazione di altrettanti principi e diritti stabiliti nella sua prima parte. Viene anzitutto previsto un Consiglio internazionale per i diritti umani, con funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività delle altre istituzioni di garanzia e di distribuzione delle risorse ad esse necessarie. Vengono stipulati, a garanzia della pace, la messa al bando delle armi e lo scioglimento, quale fu auspicato da Immanuel Kant, degli eserciti nazionali. Viene inoltre istituita un’Agenzia garante dell’ambiente, deputata alla protezione della natura attraverso la qualificazione come appartenenti a un demanio planetario di tutti i beni naturali da essa identificati come vitali e, inoltre, il controllo dell’osservanza dei divieti di produrre gas serra, rifiuti tossici o comunque micidiali. Infine sono previste un’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, a garanzia della sussistenza delle persone, un’Agenzia mondiale dell’acqua, a garanzia dell’accesso di tutti all’acqua potabile, e un Comitato mondiale per le comunicazioni digitali, a garanzia dei diritti umani che da tali comunicazioni possano essere lesi.
Quanto alle istituzioni globali di garanzia secondaria, due di esse sono l’attuale Corte internazionale di giustizia, la cui giurisdizione viene resa obbligatoria ed allargata ad altre controversie nelle quali siano coinvolti gli Stati, e l’attuale Corte penale internazionale, la cui giurisdizione viene a sua volta estesa alle gravi lesioni dei diritti di libertà da parte di regimi dispotici, alla produzione e al commercio illeciti di armi e alle violenze dirette a impedire l’esercizio dei diritti fondamentali, incluso il diritto di emigrare. Sono poi istituite altre due nuove giurisdizioni, forse ancor più importanti. La prima è la Corte costituzionale globale, il cui ruolo di controllo sull’invalidità di qualsiasi fonte in contrasto con le norme di questa Costituzione vale a collocare tali norme al vertice del sistema delle fonti e a conferire ad esse la rigidità, che è il tratto distintivo dell’odierno garantismo costituzionale. La seconda è la Corte internazionale per i crimini di sistema, competente ad accertare le cause e a promuovere la cessazione di quelli che ho chiamato “crimini di sistema”, consistenti in violazioni gravissime di diritti o di beni fondamentali non riconducibili alla responsabilità penale di persone determinate, ma all’irrazionalità e all’irresponsabilità sociale dell’attuale sistema politico ed economico: le devastazioni ambientali, i rischi di conflitti nucleari, la crescita della fame e della povertà nelle periferie del mondo.
Infine il titolo quarto della parte seconda è dedicato alle istituzioni economiche e finanziarie. Si tratta di istituzioni già esistenti nel nostro diritto internazionale: la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, istituiti nel 1945 a seguito degli accordi di Bretton Woods, e l’Organizzazione mondiale del Commercio, istituita nel 1995. Di queste istituzioni vengono riformati i criteri di formazione dei loro organi dirigenti, il cui controllo odierno da parte dei paesi più ricchi ha finora reso ineffettivo e talora capovolto il ruolo di promozione dello sviluppo dei paesi poveri e di riduzione degli squilibri economici ad esse affidato dai loro statuti. Vengono inoltre previsti, in quest’ultimo titolo, un bilancio planetario e un fisco globale, con indicazioni dettagliate, onde renderle effettivamente vincolanti, sia delle quote di bilancio che delle aliquote fiscali. Il fisco globale si compone di svariate tassazioni di attività globali, a cominciare dall’uso fino ad oggi gratuito di beni comuni, e di un’imposizione fiscale fortemente progressiva sulle grandi ricchezze e sugli altissimi redditi. Il bilancio planetario consiste nell’assegnazione alle diverse istituzioni globali, e soprattutto a quelle di garanzia primaria, di quote minime delle entrate fiscali dirette a finanziarne le attività.

Costituzione della Terra

Noi, abitanti della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l’umanità, abbiamo devastato l’ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività produttive, l’abitabilità del nostro pianeta;
consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell’umanità e la salvaguardia del pianeta e del rischio che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle nostre aggressioni alla natura, possa avviarsi all’estinzione;
decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e un’infinità di indicibili privazioni e sofferenze;
decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, senza fame e senza muri ostili, a garantire un futuro alla specie umana e alle altre specie viventi, a realizzare l’uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri umani e ad assicurare loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della salute, dell’istruzione e dei minimi vitali,

promuoviamo un processo costituente della Federazione della Terra,
aperto all’adesione di tutti gli Stati esistenti e finalizzato alla
stipulazione di questo patto di convivenza pacifica e di solidarietà:

Parte prima
I principi. Le finalità

Titolo primo
Principi supremi

Articolo 1
La Terra, casa comune degli esseri viventi
La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.
L’umanità fa parte della natura. La vita e la salute del genere umano dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una stessa origine e da una globale interdipendenza.

Articolo 2
Le finalità della Federazione della Terra
I fini della Federazione della Terra sono:
garantire la vita presente e futura sul nostro pianeta in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali;
mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al bando tutte le armi, nucleari e convenzionali, sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di polizia;
promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e sociale e, a questo fine, garantire l’uguale dignità di tutte le persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali;
realizzare l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a questo fine, introdurre, in capo ad adeguate istituzioni e funzioni globali di garanzia, gli obblighi di prestazione e i divieti di lesione che a tali diritti corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3
Dignità della persona
La dignità della persona umana è inviolabile. E’ dovere di tutti rispettarla e tutelarla.
Nella ricchezza delle loro differenze, che questa Costituzione ha il compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono il popolo della Terra, quali soggetti uguali in dignità e diritti, titolari di beni comuni, della responsabilità in solido della vita sul pianeta e del dovere di conservarla e trasmetterla da una generazione all’altra.

Articolo 4
Principio di uguaglianza
Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi.
Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali. La loro pari dignità impone il diritto di ciascuno al rispetto e all’affermazione di tutte le proprie differenze personali – di sesso, di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione, di origini etniche, di opinioni politiche, di tradizioni culturali e di ogni altro tratto della propria identità – e alla massima riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali.
L’uguaglianza di fronte alle leggi comporta che le norme di legge non siano oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise.
L’uguaglianza nei diritti fondamentali comporta che tali diritti, negli ordinamenti dei diversi Stati, siano ugualmente garantiti a tutti gli esseri umani, senza discriminazioni legate alle loro differenze personali. Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano ineffettive negli ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

Articolo 5
Cittadinanza della Terra
Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato della personalità, della capacità giuridica o del nome.
Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d’agire con la maggiore età, stabilita al compimento del diciottesimo anno.

Articolo 6
Principio di fraternità
La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte del popolo della Terra.
Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di solidarietà economica, sociale e politica.

Titolo secondo
Diritti fondamentali

Articolo 7
Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali alla vita, all’integrità fisica e psichica, alle libertà, alla salute, all’istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della persona sono diritti universali, indivisibili e indisponibili.
Tali diritti sono nell’interesse di ciascuno dei loro titolari e nell’interesse pubblico dell’intera umanità. Essi non sono suscettibili di negoziazione, né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8
I diritti fondamentali e le loro garanzie
I diritti fondamentali impongono alle istituzioni globali di governo l’obbligo di creare le istituzioni globali di garanzia deputate alle funzioni consistenti nella loro tutela e nella loro attuazione.
Essi comportano limiti e vincoli all’esercizio di tutti i poteri, stabilendo ciò che non deve essere deciso e ciò che non deve essere non deciso.
Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili.

Sezione prima
Diritti di libertà

Articolo 9
Le garanzie dei diritti di libertà
I diritti di immunità e di libertà comportano, in capo a tutti e a ciascuno, il divieto di violarli e di impedirne o limitarne l’esercizio.

Articolo 10
Diritto alla vita e all’integrità personale
Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita.
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a punizioni o a trattamenti crudeli o disumani o degradanti.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11
Libertà di pensiero
La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile.
Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12
Libertà religiosa
Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.
Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei diritti di libertà di tutti.
Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro indipendenti.

Articolo 13
Libertà di manifestazione del pensiero
Tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.
La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell’altrui riservatezza.
La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici condizionati all’assenza di censure e di controlli padronali e inversamente proporzionali agli introiti pubblicitari.
Tutti hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere, e di accedere alla rete di Internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza.
Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano su diritti fondamentali.

Articolo 14
Libertà di circolazione sulla Terra
Tutti hanno diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza in qualunque punto della Terra, salvo le limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità.
Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque violenza o costrizione diretta a impedirne l’esercizio e dall’obbligo della Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione.
La persona alla quale sia negato nel suo paese l’effettivo godimento dei diritti fondamentali garantiti da questa Costituzione ha diritto di asilo nei territori degli Stati che a questa Costituzione abbiano aderito.

Articolo 15
Libertà di riunione
Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi senza alcuna autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16
Libertà di associazione
Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con il solo limite consistente nel divieto di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17
Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.

Articolo 18
Libertà personale
La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.
Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi eccezionali di necessità e di urgenza tassativamente previsti dalle leggi, e vengono meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall’autorità giudiziaria.
Nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.
Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. E’ punita ogni violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19
Diritto alla riservatezza
Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata, del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche o religiose o di altro genere o a subire, contro la sua volontà, indagini su tali opinioni.
Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita privata delle persone sono consentite nei soli casi, nei soli modi e con le medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 20
Principio di legalità penale
Nessuno può essere punito per un’azione o un’omissione che non siano state in precedenza previste dalla legge come reati. Neppure può essere punito con pene più severe di quelle in vigore al momento della commissione del reato.
La legge può punire come reati soltanto comportamenti tassativamente determinati, lesivi di beni o di diritti altrui o di interessi costituzionalmente rilevanti e imputabili alla responsabilità personale dei loro autori.
Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.
Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico a causa della sua identità politica, o religiosa, o etnica o nazionale.

Articolo 21
Principi del giusto processo
Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un pubblico dibattimento, nel quale l’accusato abbia goduto del diritto di contraddire capi d’accusa chiaramente determinati e motivati e di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.
Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.
Chiunque abbia subito una pena in violazione delle disposizioni contenute in questa sezione ha diritto a una riparazione.

Articolo 22
Umanità delle pene
Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non sono ammesse la pena di morte, quella dell’ergastolo, le pene corporali e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 23
Libertà naturale
I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da nessuno, essere impediti.
Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto come obbligatorio.

Sezione seconda
Diritti sociali

Articolo 24
Le garanzie dei diritti sociali
I diritti sociali comportano, a carico delle istituzioni pubbliche di garanzia, sia nazionali che globali, l’obbligo di fornire gratuitamente a tutti gli esseri umani le prestazioni che ne formano l’oggetto.

Articolo 25
Diritto alla salute
Tutti hanno diritto alla salute.
Il diritto alla salute comporta l’obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari.
Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell’incolumità e della salute pubblica.

Articolo 26
Dritto all’istruzione
Tutti hanno diritto all’istruzione, impartita gratuitamente dalla scuola pubblica, obbligatoria per almeno 10 anni e senza tasse scolastiche o universitarie negli studi successivi.
L’istruzione è finalizzata al pieno sviluppo della personalità e all’educazione al rispetto dei principi della pace, della dignità e dell’uguaglianza delle persone, dei loro diritti fondamentali e dei beni comuni.
I capaci e i meritevoli hanno diritto ad essere forniti dei mezzi necessari a raggiungere i gradi più alti degli studi.

Articolo 27
Diritto all’alimentazione di base
Tutti hanno diritto a un’alimentazione di base sufficiente ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

Articolo 28
Diritto a un reddito minimo di base
Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una degna sopravvivenza.
In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità o di vecchiaia, tutti hanno diritto a mezzi di vita idonei a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Articolo 29
Diritto all’abitazione
Tutti hanno diritto all’uso di un’abitazione decorosa e sicura.

Sezione terza
Diritti politici

Articolo 30
Uguaglianza dei popoli in dignità e diritti
Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.
Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale, all’uso della propria lingua, alla conservazione e alla protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle proprie ricchezze artistiche.
Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali o politiche hanno diritto alla tutela e all’affermazione delle identità determinate da tali appartenenze, all’uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni.
In nessun caso un popolo può essere privato delle risorse naturali del suo territorio né restare privo dei mezzi di sussistenza.

Articolo 31
Diritto alla pace
Il diritto alla pace è un diritto fondamentali del popolo della Terra, di tutti i popoli del mondo e di tutti gli esseri umani.
La sua garanzia è un dovere assoluto di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.

Articolo 32
Sovranità popolare
La sovranità appartiene ai popoli e a nessun’altro. Nessun potere costituito può usurparla.
Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali dei quali tutti e ciascuno sono titolari.

Articolo 33
Diritto dei popoli all’autodeterminazione
Ogni popolo ha diritto all’autodeterminazione, sia interna che esterna, onde possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.
L’autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e idonee ad assicurare la massima rappresentatività degli organi di governo.
L’autodeterminazione esterna consiste nell’immunità dei popoli da ogni forma, diretta o indiretta, di dominazione e da ogni tipo di oppressione o violazione dei diritti fondamentali che sia determinato dalla loro identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica o politica.

Articolo 34
Partecipazione politica e diritto di voto
Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare le pubbliche decisioni.
Sono elettori ed hanno diritto di voto nei territori nei quali risiedono stabilmente tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Articolo 35
Partiti politici
Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in movimenti sociali anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a determinare le politiche locali, nazionali e globali.
I partiti sono formazioni sociali, titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare i diritti e i beni fondamentali.
I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti non possono ricevere contributi privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionarne le scelte politiche.

Articolo 36
Diritto di accesso alle funzioni pubbliche
Tutte le persone dotate di capacità d’agire hanno diritto di accedere alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Sezione quarta
Diritti civili

Articolo 37
I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio
I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a tutti i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei divieti di provocare danni ai diritti fondamentali e ai beni vitali.

Articolo 38
La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali
La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti ad essi imposti, a tutela dei diritti altrui e dei pubblici interessi, dalla loro natura di poteri.
La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può essere espropriata dalle istituzioni pubbliche, locali o globali, salvo indennizzo, per motivi di interesse generale.

Articolo 39
L’iniziativa economica privata e i suoi limiti
I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla libertà e alla dignità delle persone.
Le imprese hanno la loro sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si svolgono le loro attività.
Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l’esercizio delle prime possa essere piegato agli interessi che informano l’esercizio dei secondi.
La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

Articolo 40
Diritti e doveri nella famiglia
Uomini e donne in età adatta e liberamente consenzienti hanno il diritto di stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle loro identità, e di costituirsi come famiglie.
Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.
La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione.
I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti fra loro e con i loro figli. Hanno il compito di mantenere, curare ed educare i figli minori, nel rispetto dei loro diritti e della loro dignità di persone.
I bambini hanno diritto ad essere trattati come persone e a partecipare, secondo il loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.
I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

Articolo 41
La dignità del lavoro
Il lavoro non è una merce. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.
Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del proprio lavoro.
E’ compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena occupazione.

Articolo 42
I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici
Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche, sicure e dignitose, in grado di prevenire infortuni, malattie professionali e lesioni della sua salute e della sua incolumità fisica. Sono vietati i lavori che mettano in grave pericolo la vita e la salute dei lavoratori.
A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di retribuzione, senza discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di nazionalità, o di religione, o di opinioni politiche o di attività sindacali.
Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata lavorativa non superiore a otto ore, a ferie annuali retribuite e a un’equa retribuzione, stabilita dalla legge in misura sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa e comunque non inferiore a quella eventualmente stabilita da contratti o da accordi collettivi.
Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.
Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.
Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo se si tratta di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e documentate esigenze oggettive, oppure significativi incrementi temporanei dell’ordinaria attività dell’impresa.
Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.

Sono vietate le discriminazioni, nell’avanzamento professionale e nelle carriere, basate sul sesso. Tutte le lavoratrici hanno diritto, prima e dopo il parto, a periodi di riposo adeguati, nella forma di congedi di maternità pagati. Sono illegittimi i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro determinati dalla maternità.

Articolo 43
Partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita
I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono, ad essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.
Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto ad essere in questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni che incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.

Articolo 44
Diritto di sciopero
Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali alla vita collettiva.

Articolo 45
Libertà sindacali
Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali, anche di carattere globale, e di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio del diritto di assemblea.
I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.
Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori, contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro che riguardano le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.
Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a organizzazioni sindacali sovra-nazionali, sia di carattere generale che di categoria, dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibili uguali per tutti i lavoratori.

Articolo 46
Diritto di agire in giudizio a difesa dei propri diritti
Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere, in un processo equo e pubblico entro un tempo ragionevole, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e pre-costituiti per legge, il riconoscimento e la tutela dei loro diritti.
Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di interessi comuni.

Articolo 47
Diritto di agire davanti alle giurisdizioni globali
In caso di denegata giustizia nei territori nei quali si siano verificate le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, è ammesso ricorso davanti alle giurisdizioni globali previste nella sua parte seconda, alla sezione seconda del titolo terzo.

Titolo terzo
Beni fondamentali

Articolo 48
Le garanzie dei beni fondamentali
I beni fondamentali sono beni vitali che devono essere garantiti a tutti.
Sono beni fondamentali i beni personalissimi, i beni comuni e i beni sociali.
Sono beni personalissimi le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all’identità personale, dei quali è vietato l’uso non consentito dalla persona che ne è titolare.
Sono beni comuni, sottratti al mercato, i beni vitali naturali: l’aria, l’acqua potabile e le sue fonti, i fiumi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, il loro sottosuolo e le loro risorse, l’Antartide, gli spazi aerei, le onde elettro-magnetiche, gli spazi extra-atmosferici, la luna e gli altri corpi celesti.
Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo sano e non contaminato necessario all’alimentazione di base, la rete internet, i siti giudicati dall’Unesco patrimonio dell’umanità per la loro eccezionale importanza e tutti gli altri beni artificiali, sia materiali che immateriali, l’accesso ai quali è essenziale allo sviluppo fisico e psichico delle persone.

Articolo 49
Beni personalissimi
I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.
E’ vietato qualunque atto che cagioni una diminuzione permanente e funzionale dei beni personalissimi consistenti in parti del corpo umano.
Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l’identità di una persona fisica – cioè la sua situazione economica, le sue condizioni di salute, le sue convinzioni politiche o religiose, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni o la sua vita sessuale – è permesso soltanto, ove non ricorrano interessi pubblici disposti da adeguate e pertinenti norme di legge, con il consenso libero, specifico e informato della persona interessata. Tali dati non possono essere conservati per un tempo superiore al conseguimento delle attività lecite per le quali sono stati acquisiti.
E’ vietato il commercio di archivi o banche di dati personali destinato a renderne possibile l’uso per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati realizzati.
Tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di esigerne e di ottenerne la rettifica e l’aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e, qualora queste non siano giustificate, di imporne la cancellazione.
Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, ove esse riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.

Articolo 50
Beni comuni. Un demanio planetario
I beni comuni, l’accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio comune dell’umanità e di tutti gli altri esseri viventi.
Essi fanno parte del demanio planetario. Sono perciò sottratti all’appropriazione privata e a qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.
Sono vietate l’agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare gravemente i beni comuni e l’ambiente naturale.
Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull’adozione di decisioni concernenti i beni comuni e l’ambiente in cui vivono.

Articolo 51
Beni sociali
I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti.
I vaccini e i farmaci essenziali o salva-vita non sono brevettabili.
Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un’emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare l’oggetto di un brevetto su un bene sociale, secondo equi compensi e condizioni, dopo aver cercato ma non ottenuto il consenso del suo titolare.
La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.

Titolo quarto
Beni illeciti

Articolo 52
Divieto di produzione, commercio e detenzione dei beni micidiali
I beni illeciti sono beni micidiali, dei quali sono vietate la produzione o il commercio o la detenzione.
Sono beni illeciti le armi nucleari, le armi d’offesa e di morte, le droghe pesanti, le scorie radioattive e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.

Articolo 53
La messa al bando delle armi e il monopolio pubblico della forza
Sono vietate la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari e di armi a queste simili per natura o per effetti.
Sono riservate al monopolio pubblico in capo alle forze di polizia – locali, statali e globali – la produzione e la detenzione delle armi, limitatamente a quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza.

Articolo 54
I limiti imposti alla produzione di energie non rinnovabili
La produzione e l’uso di energia nucleare e di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti imposti dalla tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

Articolo 55
Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici
E’ vietata la produzione, per effetto di attività industriali o agricole o domestiche, di rifiuti radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti agli esseri umani.

Articolo 56
Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra
Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di alterare processi ecologici essenziali, o di distruggere o ridurre la multiforme diversità delle forme di vita.

Articolo 57
Droghe pesanti
La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all’industria farmaceutica pubblica.
La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.
Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle persone dalla dipendenza e dall’abuso di droghe pesanti.

Articolo 58
Diritti dei consumatori
Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all’offerta, sul mercato, di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la loro incolumità.
E’ vietata qualunque applicazione dell’intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità e la libertà delle persone.

Parte seconda
Le istituzioni. Gli strumenti

Titolo primo
La Federazione della Terra

Articolo 59
L’adesione degli Stati alla Federazione della Terra
La Federazione della Terra è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60
Dignità e doveri degli Stati
Tutti gli Stati sono uguali in dignità.
Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali di tutti, la tutela dei beni fondamentali e l’accessibilità ad essi di tutti gli esseri umani.

Articolo 61
Le controversie tra Stati
Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati, o attraverso procedure di conciliazione, o tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio della Corte internazionale di giustizia o a qualunque altra procedura idonea alla loro pacifica soluzione.

Articolo 62
Le competenze delle istituzioni globali
Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la garanzia della pace, la tutela dell’ambiente naturale e dei beni comuni, la garanzia dei diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici e la promozione dello sviluppo dei paesi poveri.

Articolo 63
Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia,
istituzioni di carattere economico
Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: a) le istituzioni e le funzioni globali di governo, b) le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, c) le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.
Le funzioni di governo sono legittimate dalla loro rappresentatività politica. Esse sono tanto più legittime quanto più i loro titolari sono effettivamente responsabili nei confronti delle persone che vivono nei territori da essi governati.
Le funzioni di garanzia sono legittimate dall’uguaglianza da esse garantita nei diritti fondamentali. Esse sono tanto più legittime quanto più sono effettive, a livello globale, le garanzie da esse assicurate.
Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell’ambiente e la massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

Titolo secondo
Istituzioni e funzioni globali di governo

Articolo 64
Le istituzioni globali di governo
Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: a) l’Assemblea generale, b) il Consiglio di sicurezza, c) Il Consiglio economico e sociale, d) il Segretariato.

Articolo 65
L’Assemblea generale e la sua composizione
L’Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti gli Stati della Federazione della Terra.
Il numero dei rappresentanti di ciascuno Stato federato, designati tramite libere elezioni, è proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni 10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.
Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti hanno, nell’Assemblea generale, cinque rappresentanti più un rappresentante per ogni 50 milioni ulteriori di abitanti o frazioni di 50 milioni.

Articolo 66
Le competenze dell’Assemblea generale
L’Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le finalità della Federazione della Terra indicate nell’articolo 2.
Oltre alle competenze indicate dal capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale ha il compito, d’ufficio o su proposta del Consiglio di sicurezza, di emanare le norme di attuazione di questa Costituzione e di dar vita a tutte le istituzioni globali di garanzia in essa elencate.
L’Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.

Articolo 67
Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione
Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati che ogni cinque anni vengono designati dall’Assemblea generale.
I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta nominati dai governi nazionali.
La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di 20 anni dalla scadenza del suo mandato.
Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. E’ escluso qualunque potere di veto.

Articolo 68
Le competenze del Consiglio di sicurezza
Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della Carta delle Nazioni Unite,
a) propone all’Assemblea generale le norme di attuazione della presente Costituzione e, in particolare, il rafforzamento o la creazione delle istituzioni globali di garanzia in essa elencate;
b) garantisce i rapporti pacifici tra gli Stati e la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.

Articolo 69
Il Consiglio economico e sociale. Composizione e competenze
Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti dall’Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.
Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale
a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o finanziario qui indicate nel titolo quarto;
b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;
d) formula e propone ogni anno all’Assemblea generale il bilancio della Federazione della Terra;
e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la produzione di beni vitali e a scoraggiare, e se necessario a vietare, la produzione di beni micidiali.

Articolo 70
Il segretariato generale
Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed include tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra.
Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza.
Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra.

Titolo terzo
Istituzioni e funzioni globali di garanzia

Articolo 71
Istituzioni globali di garanzia, primaria e secondaria
Sono istituzioni di garanzia della Federazione della Terra, istituite al fine di assicurare il rispetto e l’attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a) le istituzioni globali di garanzia primaria, b) le istituzioni globali di garanzia secondaria.

Articolo 72
L’indipendenza delle istituzioni di garanzia
Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle istituzioni e dalle funzioni globali di governo.
Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono dell’autogoverno e dell’autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del bilancio planetario loro assegnate dall’articolo 92.

Articolo 73
Il principio di sussidiarietà
La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di mezzi economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di garanzia di livello statale o locale, oppure se lo richiedono, a causa della loro comprovata inadeguatezza, le istituzioni statali o locali di governo o di garanzia.

Sezione prima
Istituzioni e funzioni globali di garanzia primaria

Articolo 74
Le istituzioni globali di garanzia primaria
Sono istituzioni globali di garanzia primaria: a) il Consiglio internazionale per i diritti umani, b) il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, c) l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) (World Health Organization [Who]), d) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization [Fao]), e) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco)], f) l’Agenzia garante dell’ambiente, g) l’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, h) l’Organizzazione internazionale del lavoro, i) l’Agenzia mondiale dell’acqua, l) il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali.

Articolo 75
Il Consiglio internazionale per i diritti umani
Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 27 membri nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte le altre istituzioni globali di garanzia, a ciascuna delle quali compete la nomina di tre membri.
Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio internazionale per i diritti umani
a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia, sia primaria che secondaria;
b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della Terra almeno nelle misure ad esse riservate dall’articolo 92;
d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti umani sottoposte alla loro competenza.

Articolo 76
Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale
A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata, limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia dislocate in ciascuno degli Stati federati.
Oltre alle competenze indicate dall’articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l’ausilio se necessario delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali, funzioni di polizia in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 77
Superamento degli eserciti nazionali
Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste nell’articolo 76 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.
Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione della Terra.

Articolo 78
L’Organizzazione mondiale della Sanità
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alle competenze stabilite nel suo statuto, ha l’obbligo di garantire la salute, tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti, a tutti gli esseri umani. A tal fine,
a) promuove la ricerca medica e farmaceutica;
b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitarne i contagi;
c) provvede alla creazione di istituzioni sanitarie locali e alla distribuzione dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne siano sprovvisti.

Articolo 79
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la soddisfazione del diritto all’alimentazione a tutti gli esseri umani e promuove, in tutti i paesi, un’agricoltura razionale, ecologica e biologica in grado di non danneggiare l’ambiente e di assicurare la capacità di rigenerazione dei suoli.
A tali fini,
a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti intensivi che danneggino l’ambiente e consumino eccessive quantità di acqua:
b) favorisce le piccole imprese agricole, perché conservino e riproducano la fertilità del suolo;
c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze sindacali alla definizione delle politiche agricole;
d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;
e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i paesi produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un’agricoltura razionale.

Articolo 80
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ovunque difettino scuole pubbliche statali o locali.

Articolo 81
L’Agenzia garante dell’ambiente
L’Agenzia garante dell’ambiente promuove, in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti di garanzia dell’ambiente e attraverso le sue articolazioni territoriali, la protezione dell’ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.
Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali patrimonio comune dell’umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità sia del mercato che della politica, mediante la loro qualificazione come beni che fanno parte del demanio planetario.
Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio dell’intera umanità e che, dei vantaggi economici da esse derivanti, sia assicurata l’equa ripartizione su base non discriminatoria.
Controlla l’osservanza dei divieti di emissione di gas serra e del divieto di produrre rifiuti radioattivi o comunque tossici o pericolosi.
Finanzia la ricerca e l’adozione, nelle attività industriali, agricole e commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di gas serra e di ridurre e smaltire, senza effetti nocivi sull’ambiente, rifiuti tossici o comunque pericolosi.

Articolo 82
L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali
L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia degli Stati, l’erogazione, nei paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.

Articolo 83
L’Organizzazione internazionale del lavoro
L’Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,
a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull’osservanza dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;
b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori nella garanzia dei loro diritti fondamentali;
c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù, per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono verificati.

Articolo 84
L’Agenzia mondiale dell’acqua
L’Agenzia mondiale dell’acqua definisce e promuove le politiche mondiali idonee a garantire l’acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;
organizza la distribuzione gratuita a tutti dell’acqua potabile, nella misura del limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;
controlla l’osservanza del divieto delle distruzioni e degli sprechi dell’acqua potabile oltre un limite massimo;
sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo di cui al secondo comma e inferiori al limite massimo di cui al terzo comma.

Articolo 85
Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali
Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali ha il compito di vigilare e di controllare che tali comunicazioni avvengano nel rispetto di tutti i diritti fondamentali e delle norme stabilite a garanzia della libertà dei mezzi d’informazione.
Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini che contengano minacce o ingiurie o molestie o incitamenti all’odio o alla violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.

Sezione seconda
Istituzioni e funzioni globali di garanzia secondaria

Articolo 86
Le istituzioni globali di garanzia secondaria
Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale: a) la Corte internazionale di Giustizia, b) la Corte costituzionale internazionale, c) la Corte penale internazionale, d) la Corte internazionale per i crimini di sistema.
I giudici che compongono le istituzioni globali di garanzia secondaria sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

Articolo 87
La Corte internazionale di Giustizia
La giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie tra Stati concernenti le materie stabilite nell’articolo 36 del suo statuto ha carattere obbligatorio.
La Corte internazionale di Giustizia ha anche giurisdizione sulle controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori le prime non abbiano la loro sede legale.
Accerta, su istanza dei soggetti lesi, le responsabilità degli Stati per i loro atti internazionalmente illeciti o invalidi e dispone le misure pacifiche necessarie ad ottenerne la cessazione e la riparazione.

Articolo 88
La Corte costituzionale internazionale
E’ istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su ricorso incidentale sollevato nel corso di altri giudizi, sull’illegittimità, per contrasto con le norme di questa Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati internazionali o da leggi nazionali.
Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura costituzionale internazionale con il compito di sollevare d’ufficio le questioni di costituzionalità di cui al primo comma.
La Corte costituzionale internazionale giudica sui conflitti di attribuzione tra le diverse istituzioni globali.

Articolo 89
La Corte penale internazionale
La giurisdizione della Corte penale internazionale include, oltre ai crimini previsti dall’articolo 5 del suo attuale statuto,
a) le gravi lesioni, commesse da organi degli Stati, dei diritti di libertà stabiliti in questa Costituzione;
b) la produzione, il commercio, la detenzione e l’istallazione di armi nucleari;
c) la produzione e il commercio su vasta scala di armi convenzionali non destinate alle funzioni di polizia;
d) le violenze e le costrizioni dirette a impedire l’esercizio del diritto di emigrare.
Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il Procuratore presso di essa ha l’obbligo dell’azione penale.
La Corte penale internazionale può anche essere adita, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni soggetto che si ritenga vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.
Nei confronti degli Stati che non abbiano aderito al trattato costituente di questa Costituzione o al trattato del 17 luglio 1998 istitutivo della Corte penale internazionale, è consentito procedere, per i tipi di crimini sottoposti alla giurisdizione di tale Corte, con azioni e con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali.

Articolo 90
La Corte internazionale per i crimini di sistema
E’ istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.
Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all’azione e alla responsabilità di singole e determinate persone, quelle attività che producano o minaccino di produrre danni ingenti a popoli interi o all’intera umanità: le devastazioni ambientali, l’omesso disarmo degli Stati, l’omessa attuazione dei diritti sociali stabiliti da questa Costituzione e le omissione di soccorso nei confronti di persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.
Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura mondiale competente ad agire contro tali crimini.
Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di giudizi di verità, diretti ad accertarne le cause sistemiche e le responsabilità politiche.

Titolo quarto
Istituzioni economiche e finanziarie

Articolo 91
Le istituzioni economiche e finanziarie
Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra: a) la Banca Mondiale, b) il Fondo monetario internazionale, c) l’Organizzazione del Commercio estero.

Articolo 92
Il bilancio planetario: le quote del bilancio
E’ istituito un bilancio planetario, formato dall’imposizione fiscale planetaria e dai contributi degli Stati membri della Federazione della Terra.
La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei paesi poveri e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.
Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di sostenere o di integrare le spese sociali nei paesi poveri, quote minime del bilancio planetario annuale: il 10% alle funzioni globali di polizia, il 10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’alimentazione di base e dello sviluppo di un’agricoltura rispettosa della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’istruzione, il 10% alla tutela dell’ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale.

Articolo 93
Un registro globale dei grandi patrimoni
Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali, è istituito un registro nel quale siano indicati tutti i patrimoni di entità superiore alla somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari.

Articolo 94
Una fiscalità globale
E’ istituito, quale condizione essenziale alla garanzia dei diritti fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale, formato a) da una tassazione sull’uso dei beni comuni o su altre attività di carattere globale e b) da un’imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.

Articolo 95
Una tassazione sull’uso di beni comuni
Sono istituite tasse globali a) sulle transazioni finanziarie (Tobin tax); b) sull’uso di risorse energetiche che emettano gas serra nell’atmosfera (Carbon tax); c) sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei paesi nei quali hanno la loro sede legale (Web tax); d) sull’uso e sull’indebito arricchimento, da parte di attività industriali o commerciali, di beni comuni dell’umanità, come le orbite satellitari, le linee aeree, le bande dell’etere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto mare e le risorse minerarie dei fondi oceanici.

Articolo 96.
Imposte globali sui patrimoni
Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.
Viene introdotta un’imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97
Un’imposta globale progressiva sui redditi
Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari l’anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente all’odierno milione di dollari l’anno, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di dollari l’anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l’anno e dell’80% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di dollari l’anno.

Articolo 98
I debiti pubblici
A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell’umanità e alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei paesi ricchi, il debito pubblico dei paesi poveri, nei quali il reddito medio pro capite della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000 dollari l’anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.
Il debito pubblico dei restanti paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo restando l’obbligo degli Stati debitori di pagarne soltanto gli interessi, equamente prestabiliti in misura uguale e costante.

Articolo 99
Il bilancio della Federazione della Terra
Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della Federazione della Terra e lo propone all’approvazione dell’Assemblea generale.
Il bilancio della Federazione
a) assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese;
b) stabilisce la misura delle tasse e delle imposte globali;
c) assegna alle istituzioni globali di garanzia, nelle misure stabilite dall’articolo 92, le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie dei diritti e dei beni fondamentali.

Disposizione finale

Articolo 100
Il processo costituente
Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà depositato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto all’attenzione, al dibattito, alle modifiche e all’approvazione dell’Assemblea generale e aperto all’adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.